Sentenza 138/1993 (ECLI:IT:COST:1993:138)
Massima numero 19291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19290  19292  19293  19294


Titolo
SENT. 138/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - TERMINI DELLA QUESTIONE - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - IMPUGNAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CUI SI RIFERISCONO LE CENSURE, E NON GIA' DI QUELLA FACENTE RICHIAMO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - REIEZIONE - FATTISPECIE.

Testo
Ai fini della determinazione dell'indennizzo annuale spettante al proprietario di immobile sottoposto a servitu' militare in periodo compreso tra il 6 aprile 1968 e il 12 gennaio 1977, l'applicabilita' della L. n. 180 del 1968 non dipende dall'art. 14, comma secondo, L. n. 898 del 1976, in quanto quest'ultimo e' norma di mero richiamo della disciplina applicabile al periodo precedente la data di entrata in vigore della stessa legge n. 898; percio', correttamente il giudice 'a quo' ha impugnato l'art. 1, L. n. 180 cit., volendo censurare il criterio, ivi previsto, di determinazione del suddetto indennizzo. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato assumendo l'inesatta individuazione, nell'ordinanza di rimessione, della disposizione da sottoporre a sindacato di costituzionalita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte