Sentenza 138/1993 (ECLI:IT:COST:1993:138)
Massima numero 19294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19290  19291  19292  19293


Titolo
SENT. 138/93 E. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - SERVITU' MILITARI - ASSERVIMENTO DI FONDI NEL PERIODO TRA IL 6 APRILE E IL 12 GENNAIO 1977 - INDENNIZZO ANNUALE AI PROPRIETARI - DETERMINAZIONE - CRITERIO AUTOMATICO DEL RIFERIMENTO AL VALORE DELLA RENDITA CATASTALE - INADEGUATEZZA AD ASSICURARE IN OGNI CASO UN SERIO RISTORO AI PROPRIETARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Posto che l'imposizione di una servitu' militare configura un caso analogo a quello dell'occupazione parziale e temporanea del fondo, e che il giudizio di congruita' dell'indennita' annuale di asservimento non puo' quindi prescindere dal parametro del "giusto prezzo" risultante dagli artt. 40 e 68, L. n. 2359 del 1865, il criterio automatico del riferimento ai valori della rendita catastale - previsto dalla L. n. 180 del 1968 ai fini della determinazione della suddetta indennita' di asservimento - risulta inadeguato in generale a garantire un "serio ristoro", giacche' dalla sua applicazione puo' derivare (come nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo') un indennizzo irrisorio, laddove invece puo' ritenersi adeguato solo un criterio che, presupposta la correttezza delle stime che forniscono i coefficienti di calcolo, determini in ogni caso un indennizzo che possa considerarsi equo alla stregua del suddetto parametro. Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 42, comma terzo, Cost. - l'art. 2, commi secondo e terzo, L. 20 dicembre 1932 n. 1849, come sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1968 n. 180. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte