Sentenza 141/1993 (ECLI:IT:COST:1993:141)
Massima numero 19549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19550
Titolo
SENT. 141/93 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI DIRETTIVI STABILITI DAL LEGISLATORE DELEGANTE - MARGINI DI DISCREZIONALITA' - OSSERVANZA O MENO DEGLI STESSI DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - VALUTAZIONI - CRITERI.
SENT. 141/93 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI DIRETTIVI STABILITI DAL LEGISLATORE DELEGANTE - MARGINI DI DISCREZIONALITA' - OSSERVANZA O MENO DEGLI STESSI DA PARTE DEL LEGISLATORE DELEGATO - VALUTAZIONI - CRITERI.
Testo
In materia di deleghe legislative, come la Corte ha costantemente affermato, quanto piu' i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto piu' ridotti risultano i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato. Tuttavia, secondo un ulteriore orientamento della giurisprudenza costituzionale, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - piu' o meno ampi - margini di discrezionalita', occorre individuare la 'ratio' della delega, cioe' le ragioni e le finalita' che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente. - S. nn. 158/1985, 40/1989, 205/1989, nonche', riguardo alla legge di delega per il codice di procedura penale, S. nn. 435/1990, 496/1990, 68/1991, 176/1991, 250/1991, 259/1991, 4/1992, 261/1992, 41/1993.
In materia di deleghe legislative, come la Corte ha costantemente affermato, quanto piu' i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto piu' ridotti risultano i margini di discrezionalita' lasciati al legislatore delegato. Tuttavia, secondo un ulteriore orientamento della giurisprudenza costituzionale, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - piu' o meno ampi - margini di discrezionalita', occorre individuare la 'ratio' della delega, cioe' le ragioni e le finalita' che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente. - S. nn. 158/1985, 40/1989, 205/1989, nonche', riguardo alla legge di delega per il codice di procedura penale, S. nn. 435/1990, 496/1990, 68/1991, 176/1991, 250/1991, 259/1991, 4/1992, 261/1992, 41/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte