Sentenza 141/1993 (ECLI:IT:COST:1993:141)
Massima numero 19550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19549


Titolo
SENT. 141/93 B. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO ANCHE PER LE PENE PECUNIARIE - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA INVOCATA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA, PUR NEL SILENZIO DELLA STESSA AL RIGUARDO, IN SENSO PRECLUSIVO DEL "PATTEGGIAMENTO" PER I REATI MENO GRAVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Pur nel silenzio della norma delegante (art. 2, punto 45, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) in ordine all'applicabilita', su richiesta, delle pene pecuniarie, la 'ratio' della legge delega, quale emerge con evidenza attraverso l'esame dei lavori parlamentari, caratterizzati da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del "patteggiamento", induce a ritenere che la espressa previsione, nella norma delegata (art. 444, comma primo, c.p.p.), anche della pena pecuniaria, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura concordata, lungi dal costituire - come adombrato dal giudice rimettente - un istituto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella citata direttiva, rappresenti invece un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese, di tal che' deve escludersi il prospettato eccesso di delega. La contraria soluzione, del resto, confliggerebbe con i principi costituzionali, che in base al principio direttivo generale enunciato nella prima parte dello stesso art. 2 della legge di delega, il codice di procedura penale deve attuare, non sembrando giustificata - come gia' rilevato dalla Corte ad altro proposito - la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di un reato piu' grave, ammesso a fruire della particolare procedura in questione, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in piu' lieve infrazione, sol perche' questa e' punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 444, primo comma, cod. proc. pen.). - S. nn. 435/1990 e 148/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n.45