Sentenza 212/2021 (ECLI:IT:COST:2021:212)
Massima numero 44336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  20/07/2021;  Decisione del  20/07/2021
Deposito del 11/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44337  44343


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Norme della Regione Toscana - Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Incremento, anche oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, con i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam erogato al personale giornalista regionale - Violazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 131011).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, nella parte in cui prevede che i risparmi - conseguenti al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam attribuito al personale giornalista di cui all'art. 1, comma 2 -, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico. La disposizione impugnata dal Governo, legittima laddove incrementa il fondo del trattamento accessorio, viola tuttavia un principio di coordinamento della finanza pubblica, contenuto nell'indicato art. 23, comma 2, poiché superando il limite ivi indicato incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, quale la retribuzione dei pubblici dipendenti. (Precedenti: S. 20/2021 - mass. 43602; S. 191/2017 - mass. 41913; S. 218/2015 - mass. 38586; S. 215/2012 - mass. 36596).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  24/07/2020  n. 69  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/05/2017  n. 75  art. 23    co. 2