Sentenza 142/1993 (ECLI:IT:COST:1993:142)
Massima numero 19275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19274  19276


Titolo
SENT. 142/93 B. PREZZI E TARIFFE - REGIME TARIFFARIO E D'IMPOSTA DEL GAS METANO - ASSOGGETTAMENTO DELLE UTENZE DI METANO PER RISCALDAMENTO ALLA TARIFFA T2 - INAPPLICABILITA' DELLA PIU' FAVOREVOLE TARIFFA T1 NEI PERIODI DELL'ANNO IN CUI IL GAS E' UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER COTTURA CIBI E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - IMPUGNAZIONE DI NORMA INAPPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo ('recte' secondo), del d.l. 15 settembe 1990 n. 261, conv. in L. 12 novembre 1990 n. 331, disciplinante la misura dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili fino al 31 dicembre 1990, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio 'a quo', controvertendosi in quest'ultimo delle sole fatturazioni contenute nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte