Sentenza 142/1993 (ECLI:IT:COST:1993:142)
Massima numero 19276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
SENT. 142/93 C. PREZZI E TARIFFE - REGIME TARIFFARIO E D'IMPOSTA DEL GAS METANO - ASSOGGETTAMENTO DELLE UTENZE DI METANO PER RISCALDAMENTO ALLA TARIFFA T2 - INAPPLICABILITA' DELLA PIU' FAVOREVOLE TARIFFA T1 NEI PERIODI DELL'ANNO IN CUI IL GAS E' UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER COTTURA CIBI E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 142/93 C. PREZZI E TARIFFE - REGIME TARIFFARIO E D'IMPOSTA DEL GAS METANO - ASSOGGETTAMENTO DELLE UTENZE DI METANO PER RISCALDAMENTO ALLA TARIFFA T2 - INAPPLICABILITA' DELLA PIU' FAVOREVOLE TARIFFA T1 NEI PERIODI DELL'ANNO IN CUI IL GAS E' UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER COTTURA CIBI E PRODUZIONE ACQUA CALDA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il regime tariffario e d'imposta del gas metano usato come combustibile per usi non industriali, non e' legato alle modalita' di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto,(che e' unico e permanente, e non stagionale), giacche', a causa della variabilita' anno per anno delle condizioni climatiche, non e' possibile predeterminare i periodi in cui il consumo del gas avviene esclusivamente per cottura di cibi e produzione di acqua calda, ovvero anche per riscaldamento individuale. Percio', per gli utenti che, fruendo di tale utilizzazione aggiuntiva, sono sottoposti alla tariffa T2 (e al connesso maggior onere impositivo), l'inapplicabilita' della piu' favorevole tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il consumo del gas e' limitato alle prime due utilizzazioni risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto piu' che essa include, come elemento perequativo dell'unicita' della tariffa, una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri cubi annui. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, comma terzo - 'recte' quarto - del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 202; e 9, comma primo - 'recte' secondo - L. 29 dicembre 1990 n. 405).
Il regime tariffario e d'imposta del gas metano usato come combustibile per usi non industriali, non e' legato alle modalita' di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto,(che e' unico e permanente, e non stagionale), giacche', a causa della variabilita' anno per anno delle condizioni climatiche, non e' possibile predeterminare i periodi in cui il consumo del gas avviene esclusivamente per cottura di cibi e produzione di acqua calda, ovvero anche per riscaldamento individuale. Percio', per gli utenti che, fruendo di tale utilizzazione aggiuntiva, sono sottoposti alla tariffa T2 (e al connesso maggior onere impositivo), l'inapplicabilita' della piu' favorevole tariffa T1 nei periodi dell'anno in cui il consumo del gas e' limitato alle prime due utilizzazioni risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto piu' che essa include, come elemento perequativo dell'unicita' della tariffa, una consistente riduzione dell'imposta di consumo fino a 250 metri cubi annui. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' degli artt. 4, comma terzo - 'recte' quarto - del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 202; e 9, comma primo - 'recte' secondo - L. 29 dicembre 1990 n. 405).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte