Ordinanza 143/1993 (ECLI:IT:COST:1993:143)
Massima numero 19335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19332  19333


Titolo
ORD. 143/93 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - IMPUTATO IRREPERIBILE - FACOLTA' DI RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DA PARTE DEL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTUMACE NON IRREPERIBILE (IN DIVERSA SITUAZIONE RIGUARDO ALLA CONOSCIBILITA' DEL PROCESSO) CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA - NON REVERSIBILE DISPOSIZIONE, CON LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, DI FONDAMENTALI DIRITTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'attribuzione in via esclusiva all'imputato della facolta' di richiedere l'applicazione - o di dare il consenso all'applicazione - della pena concordata trova fondamento proprio nell'esigenza di tutela della difesa della parte, sul rilievo della particolare natura dell'impegno assunto nel concordare la pena e delle diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa ex art. 444 cod.proc.pen. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti dall'accusa, inappellabilita', applicazione della confisca, equiparazione a una sentenza di condanna); l'attribuzione esclusiva all'imputato delle sudette facolta' esercitabili solo direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, e' dunque conforme al parametro costituzionale ex art. 24, ne' e' in alcun modo lesiva del principio di eguaglianza sia perche' razionale in rapporto alla finalita' ed alle origini dell'istituto 'de quo', sia perche' non crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in cui versi l'imputato sia sul piano della presenza nel processo (imputato presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - V., riguardo alla facolta' di impugnazione della sentenza contumaciale, la sent. n. 315/1990 e in relazione alla rinuncia, nel c.d. patteggiamento, di avvalersi della facolta' di contrastare l'accusa, la sent. n. 313/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte