Ordinanza 144/1993 (ECLI:IT:COST:1993:144)
Massima numero 19371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 06/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19370


Titolo
ORD. 144/93 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATI DI REATI COMMESSI IN DANNO RECIPROCO - OMESSA PREVISIONE (TRANNE IN CASO DI RICONOSCIUTA INTERFERENZA PROBATORIA TRA I DUE PROCEDIMENTI) DI INCOMPATIBILITA' A TESTIMONIARE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE RISPETTO AGLI IMPUTATI DI PROCESSI CONNESSI CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'omessa previsione dell'incompatibilita' a testimoniare per gli imputati di reati commessi in danno reciproco non determina alcuna discriminazione nei confronti degli stessi, ne' vulnera l'art. 24 Cost., in quanto sul piano del vincolo probatorio tale posizione non e' certamente assimilabile a quella dei soggetti annoverati nell'art. 197 lett. a) cod.proc.pen. (v. massima A), per i quali tale vincolo e' 'in re ipsa', mentre nell'ipotesi in esame tale situazione puo' verificarsi o meno, e, ove in concreto il giudice rilevi l'esistenza di una vera e propria interferenza sul piano probatorio, operera', allora, anche per coloro che siano imputati di un reato collegato, il divieto di essere assunti come testi, ai sensi dell'art. 197, lett. b) cod.proc.pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte