Sentenza 212/2021 (ECLI:IT:COST:2021:212)
Massima numero 44337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
20/07/2021; Decisione del
20/07/2021
Deposito del 11/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Titolo
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale - Inquadramento nella categoria D del CCNL del comparto funzioni locali - Attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di equilibrio del bilancio e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131009).
Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Toscana - Personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale - Inquadramento nella categoria D del CCNL del comparto funzioni locali - Attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di equilibrio del bilancio e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131009).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 9 della legge n. 150 del 2000 - che prevedono l'inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali e gli attribuiscono un assegno ad personam riassorbibile per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento. Le norme impugnate attuano le previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici, mentre l'attribuzione dell'assegno ad personam rappresenta un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, senza alcun illegittimo aumento della spesa pubblica.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 9 della legge n. 150 del 2000 - che prevedono l'inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali e gli attribuiscono un assegno ad personam riassorbibile per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento. Le norme impugnate attuano le previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici, mentre l'attribuzione dell'assegno ad personam rappresenta un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, senza alcun illegittimo aumento della spesa pubblica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
24/07/2020
n. 69
art. 1
co. 1
legge della Regione Toscana
24/07/2020
n. 69
art. 1
co. 2
legge della Regione Toscana
24/07/2020
n. 69
art. 1
co. 3
legge della Regione Toscana
24/07/2020
n. 69
art. 1
co. 5
legge della Regione Toscana
24/07/2020
n. 69
art. 8
co.
legge della Regione Toscana
09/03/2011
n. 9
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 1
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 2
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 40
legge 07/06/2000
n. 150
art. 9