Sentenza 148/1993 (ECLI:IT:COST:1993:148)
Massima numero 19404
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 148/93. CAVE E TORBIERE - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI TERRENI, DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO, PER ESTRARRE MATERIALI NECESSARI ALLA COSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE (NELLA SPECIE: TERZA CORSIA DELL'AUTOSTRADA BRESCIA- VERONA-PAVIA) - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE VENETO - INDEBITO ESERCIZIO, DA PARTE DELLO STATO, NEL CONTESTO DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA, DEL POTERE AUTORIZZATORIO SPETTANTE ALLA REGIONE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO IN PARTE 'QUA'.

Testo
Come gia' affermato nell'ambito della materia delle cave e torbiere trasferita in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., alle regioni a statuto ordinario, l'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attivita' di cava e' da considerare non soltanto come mezzo di controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettivita' del territorio e di tutela dagli inquinamenti, ma anche come mezzo necessario per l'attuazione di un piano regionale dell'attivita' estrattiva; non puo' quindi sussistere dubbio sul carattere invasivo rispetto alle attribuzioni della Regione Veneto dell'impugnato provvedimento del Prefetto di Verona, che ha disposto l'occupazione temporanea di un terreno per estrarre i materiali necessari alla costruzione di un'opera pubblica (nella specie: terza corsia dell'autostrada Brescia-Verona-Padova), in tal modo esplicitamente autorizzando l'attivita' di cava. Il carattere statale delle opere pubbliche, alla cui realizzazione l'attivita' estrattiva autorizzata e' strumentale, non costituisce infatti ragione sufficiente per considerare assorbita in quella compiuta dall'autorita' statale, la valutazione degli specifici interessi pubblici, connessi alla tutela ambientale e paesaggistica, perseguiti dalla Regione nell'esercizio dei poteri in materia di cave: la convergenza nella cura del territorio di una pluralita' di interessi, facenti capo a specifiche competenze di soggetti pubblici diversi non puo' che determinare l'ampliarsi dell'istanza di coordinamento, in conformita' al principio della leale cooperazione. Non spetta pertanto allo Stato autorizzare, nella Regione Veneto, l'estrazione dei materiali di cava necessari per la costruzione di opere di competenza statale, e va pertanto annullato 'in parte qua' il decreto del Prefetto di Verona del 13 aprile 1992. - Sui fini dell'autorizzazione regionale in materia di cave v. S. nn. 7/1982 e 221/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 2  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 62  

legge regionale Veneto  07/09/1982  n. 44  art. 2  ss.

legge  25/06/1965  n. 2359  art. 64  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 0