Sentenza 149/1993 (ECLI:IT:COST:1993:149)
Massima numero 19412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 149/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA - SOPRAVVENUTA CHIAMATA DEL LAVORATORE AL SERVIZIO MILITARE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI SOSPENDERE E DIFFERIRE, AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE, IL TERMINE STABILITO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DATO IL CARATTERE COGENTE DEL SOPRAVVENUTO IMPEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NON PUO' PREGIUDICARE LE POSIZIONI LAVORATIVE - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO AMMISSIVO DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI DURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 149/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO - PREVISIONE DI UNA DURATA MASSIMA - SOPRAVVENUTA CHIAMATA DEL LAVORATORE AL SERVIZIO MILITARE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' DI SOSPENDERE E DIFFERIRE, AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE, IL TERMINE STABILITO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DATO IL CARATTERE COGENTE DEL SOPRAVVENUTO IMPEDIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NON PUO' PREGIUDICARE LE POSIZIONI LAVORATIVE - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA IN SENSO AMMISSIVO DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI DURATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nel contratto di formazione lavoro lo schema causale tipico del contratto di lavoro subordinato assume una connotazione particolare, risultando arricchito dell'elemento della formazione che si intreccia con quello lavorativo; in tale logica, l'apposizione di un termine appare funzionale alle finalita' negoziali, atteso che la prestazione dell'attivita' lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto che si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico richiedente a sua volta un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, ove si verifichino fatti estranei alla volonta' delle parti, oggettivamente impeditivi della formazione professionale nel termine stabilito, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - che il termine suddetto possa essere sospeso e differito ai fini del completamento della formazione. Tanto piu' quando, come nel caso (ricorrente nella specie) del servizio militare di leva - oltre che nelle ipotesi di malattia, gravidanza e puerperio per le quali la giurisprudenza ha gia' ammesso l'effetto in parola - si tratta di fatti non soltanto oggettivamente impeditivi, ma altresi' rilevanti ai fini di specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da normative di ampia e mirata tutela. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863, 1, d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, nonche' all'art. 3, primo comma, del citato d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 52, secondo comma, Cost.).
Nel contratto di formazione lavoro lo schema causale tipico del contratto di lavoro subordinato assume una connotazione particolare, risultando arricchito dell'elemento della formazione che si intreccia con quello lavorativo; in tale logica, l'apposizione di un termine appare funzionale alle finalita' negoziali, atteso che la prestazione dell'attivita' lavorativa non esaurisce i contenuti sinallagmatici del contratto che si completano attraverso l'acquisizione di un bagaglio tecnico richiedente a sua volta un necessario periodo di apprendimento. Pertanto, ove si verifichino fatti estranei alla volonta' delle parti, oggettivamente impeditivi della formazione professionale nel termine stabilito, deve ammettersi - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - che il termine suddetto possa essere sospeso e differito ai fini del completamento della formazione. Tanto piu' quando, come nel caso (ricorrente nella specie) del servizio militare di leva - oltre che nelle ipotesi di malattia, gravidanza e puerperio per le quali la giurisprudenza ha gia' ammesso l'effetto in parola - si tratta di fatti non soltanto oggettivamente impeditivi, ma altresi' rilevanti ai fini di specifiche garanzie accordate nell'ambito del rapporto di lavoro da normative di ampia e mirata tutela. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. in l. 19 dicembre 1984, n. 863, 1, d.l.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 303, nonche' all'art. 3, primo comma, del citato d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 52, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 52
co. 2
Altri parametri e norme interposte