Sentenza 150/1993 (ECLI:IT:COST:1993:150)
Massima numero 19552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
SENT. 150/93 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE ABOLIZIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, SUL PRESUPPOSTO DELLA SOSTANZIALE IDENTITA' E CONTINUITA' DEI DUE GIUDICI ONORARI - ESCLUSIONE, STANTE LA NETTA DIVERSITA' TRA LE DUE FIGURE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 150/93 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE ABOLIZIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, SUL PRESUPPOSTO DELLA SOSTANZIALE IDENTITA' E CONTINUITA' DEI DUE GIUDICI ONORARI - ESCLUSIONE, STANTE LA NETTA DIVERSITA' TRA LE DUE FIGURE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La legge 21 novembre 1991 n. 374, abolendo il giudice conciliatore e istituendo il giudice di pace, delinea una figura di giudice onorario del tutto nuova ed autonoma, coesistente con quella del conciliatore e nettamente distinta da essa per ampiezza delle competenze (estese tra l'altro, alla materia penale), nonche' per professionalita', trattamento giuridico ed economico, garanzie di indipendenza e regime delle impugnazioni; deve percio' escludersi ogni continuita' ed assimilabilita' dei due istituti - non valendo all'opposto enfatizzare la portata della norma di chiusura 'ex' art. 39, L. cit. - e vanno conseguentemente respinte le questioni di costituzionalita' sollevate in base all'assunto contrario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 116 Cost. nonche' allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e in particolare all'art. 41 di esso).
La legge 21 novembre 1991 n. 374, abolendo il giudice conciliatore e istituendo il giudice di pace, delinea una figura di giudice onorario del tutto nuova ed autonoma, coesistente con quella del conciliatore e nettamente distinta da essa per ampiezza delle competenze (estese tra l'altro, alla materia penale), nonche' per professionalita', trattamento giuridico ed economico, garanzie di indipendenza e regime delle impugnazioni; deve percio' escludersi ogni continuita' ed assimilabilita' dei due istituti - non valendo all'opposto enfatizzare la portata della norma di chiusura 'ex' art. 39, L. cit. - e vanno conseguentemente respinte le questioni di costituzionalita' sollevate in base all'assunto contrario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 116 Cost. nonche' allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, e in particolare all'art. 41 di esso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 41
Altri parametri e norme interposte