Sentenza 150/1993 (ECLI:IT:COST:1993:150)
Massima numero 19553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
SENT. 150/93 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE ABOLIZIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, SULL'ASSUNTO CHE LE COMPETENZE REGIONALI IVI PREVISTE RIGUARDINO IL MAGISTRATO ONORARIO IN GENERE (E, DUNQUE, ANCHE IL GIUDICE DI PACE) - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE LETTERALE DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 150/93 C. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE ABOLIZIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE, SULL'ASSUNTO CHE LE COMPETENZE REGIONALI IVI PREVISTE RIGUARDINO IL MAGISTRATO ONORARIO IN GENERE (E, DUNQUE, ANCHE IL GIUDICE DI PACE) - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE LETTERALE DEL PARAMETRO INVOCATO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale attribuisce alla Giunta regionale e al suo Presidente funzioni amministrative che incidono sullo 'status' del giudice conciliatore e sull'organizzazione del suo ufficio, va interpretato secondo il suo stretto tenore letterale, in quanto comporta una deroga doppiamente eccezionale - consentita solo per il rango costituzionale della norma statutaria - rispetto al principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed alla garanzia di indipendenza dei giudici; pertanto, le suddette prerogative regionali sono riferibili al solo giudice conciliatore - se ed in quanto concretamente previsto dalla legislazione statale - e non gia' ad ogni figura di giudice onorario, ne' la Regione puo' rivendicarne l'esercizio nei confronti del giudice di pace istituito con legge n. 374 del 1991. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. 21 novembre 1991 n. 374, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed all'art. 116 Cost.). - Sulla riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario (art. 108 Cost.), v. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 767/1988, 489/1991, 505/1991; con particolare riguardo alla garanzia di indipendenza della magistratura, v. S. nn. 1/1967, 60/1969, 6/1970, 177/1973, 135/1982, 72/1991, nonche' (per ipotesi di sua violazione) S. nn. 11/1968, 49/1968, 60/1969, 121/1970, 25/1976, 281/1989, 398/1989.
L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, il quale attribuisce alla Giunta regionale e al suo Presidente funzioni amministrative che incidono sullo 'status' del giudice conciliatore e sull'organizzazione del suo ufficio, va interpretato secondo il suo stretto tenore letterale, in quanto comporta una deroga doppiamente eccezionale - consentita solo per il rango costituzionale della norma statutaria - rispetto al principio della riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed alla garanzia di indipendenza dei giudici; pertanto, le suddette prerogative regionali sono riferibili al solo giudice conciliatore - se ed in quanto concretamente previsto dalla legislazione statale - e non gia' ad ogni figura di giudice onorario, ne' la Regione puo' rivendicarne l'esercizio nei confronti del giudice di pace istituito con legge n. 374 del 1991. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. 21 novembre 1991 n. 374, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed all'art. 116 Cost.). - Sulla riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario (art. 108 Cost.), v. S. nn. 4/1956, 81/1976, 43/1982, 767/1988, 489/1991, 505/1991; con particolare riguardo alla garanzia di indipendenza della magistratura, v. S. nn. 1/1967, 60/1969, 6/1970, 177/1973, 135/1982, 72/1991, nonche' (per ipotesi di sua violazione) S. nn. 11/1968, 49/1968, 60/1969, 121/1970, 25/1976, 281/1989, 398/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 41
Altri parametri e norme interposte