Sentenza 150/1993 (ECLI:IT:COST:1993:150)
Massima numero 19554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
SENT. 150/93 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELLO STATUTO SPECIALE, SULL'ASSUNTO CHE LE COMPETENZE REGIONALI IVI PREVISTE RISULTEREBBERO DI FATTO ABROGATE DA UNA LEGGE ORDINARIA - ESCLUSIONE, ESSENDO TALI COMPETENZE (NON CADUCATE, MA) DI FATTO INOPERANTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 150/93 D. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - GIUDICE DI PACE - ISTITUZIONE E DISCIPLINA - CONTESTUALE SOPPRESSIONE DEL GIUDICE CONCILIATORE - COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NEI RIGUARDI DI QUEST'ULTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DELLO STATUTO SPECIALE, SULL'ASSUNTO CHE LE COMPETENZE REGIONALI IVI PREVISTE RISULTEREBBERO DI FATTO ABROGATE DA UNA LEGGE ORDINARIA - ESCLUSIONE, ESSENDO TALI COMPETENZE (NON CADUCATE, MA) DI FATTO INOPERANTI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, attribuendo alla Regione funzioni amministrative nei riguardi del giudice conciliatore, non vieta alla legislazione statale di sopprimere del tutto tale figura di giudice onorario, giacche' in tal caso viene solo meno il presupposto per l'esercizio delle competenze regionali, in guisa che esse risultano di fatto inoperanti fino ad un'eventuale futura decisione del legislatore statale di ripristinare l'istituto del giudice conciliatore; percio', sotto tale profilo, la legge 21 novembre 1991 n. 374 - che, istituendo il giudice di pace, contestualmente sopprime gli uffici del conciliatore su tutto il territorio nazionale - non lede il suddetto parametro statutario, tenuto anche conto che, in base all'art. 106, comma secondo, Cost., il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nonche' all'art. 116 Cost.). - Per fattispecie analoghe, v. S. nn. 1/1961, 13/1964; v. anche la successiva massima E.
L'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, attribuendo alla Regione funzioni amministrative nei riguardi del giudice conciliatore, non vieta alla legislazione statale di sopprimere del tutto tale figura di giudice onorario, giacche' in tal caso viene solo meno il presupposto per l'esercizio delle competenze regionali, in guisa che esse risultano di fatto inoperanti fino ad un'eventuale futura decisione del legislatore statale di ripristinare l'istituto del giudice conciliatore; percio', sotto tale profilo, la legge 21 novembre 1991 n. 374 - che, istituendo il giudice di pace, contestualmente sopprime gli uffici del conciliatore su tutto il territorio nazionale - non lede il suddetto parametro statutario, tenuto anche conto che, in base all'art. 106, comma secondo, Cost., il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41, comma terzo, 45 e 47, L. n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 41 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta nonche' all'art. 116 Cost.). - Per fattispecie analoghe, v. S. nn. 1/1961, 13/1964; v. anche la successiva massima E.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 41
Altri parametri e norme interposte