Sentenza 150/1993 (ECLI:IT:COST:1993:150)
Massima numero 19555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
SENT. 150/93 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATO ONORARIO - IN GENERE - CONFIGURAZIONE COME ORGANO DI GIUSTIZIA NECESSARIO - ESCLUSIONE, IN BASE ALLE PREVISIONI COSTITUZIONALI.
SENT. 150/93 E. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATO ONORARIO - IN GENERE - CONFIGURAZIONE COME ORGANO DI GIUSTIZIA NECESSARIO - ESCLUSIONE, IN BASE ALLE PREVISIONI COSTITUZIONALI.
Testo
Il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario, in quanto l'art. 106, comma secondo, Cost., prevede che la legge sull'ordinamento statale "puo'" - e non gia' deve - ammettere la nomina di magistrati onorari.
Il giudice onorario non e' un organo di giustizia necessario, in quanto l'art. 106, comma secondo, Cost., prevede che la legge sull'ordinamento statale "puo'" - e non gia' deve - ammettere la nomina di magistrati onorari.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 106
co. 2
Altri parametri e norme interposte