Sentenza 151/1993 (ECLI:IT:COST:1993:151)
Massima numero 19414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19413


Titolo
SENT. 151/93 B. PROCESSO PENALE - SEQUESTRO PROBATORIO - CONVALIDA - PERENTORIETA' DEI TERMINI - MANCATA ESPRESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A LETTURA DELLA NORMA NON IN ARMONIA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI - OBBLIGO PER IL P.M. DI PROVVEDERE CON URGENZA IN ALTERNATIVA ALLA PREVISIONE DI ESTINZIONE DELLO STESSO CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEI BENI - NON FONDATEZZA NEI SENSI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La norma impugnata, che statuisce che "il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate", deve essere letta in armonia con i principi costituzionali i quali impongono che, qualora la legge conferisca alla polizia giudiziaria il potere di sacrificare la liberta' personale e domiciliare - e quindi anche il sequestro di beni appresi nel domicilio della persona - deve anche prevedere un intervento dell'autorita' giudiziaria nei ristretti termini che la stessa norma censurata prevede (art. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost.) per cui il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e' atto provvisorio e l'intervento su di esso dell'autorita' giudiziaria atto urgente. Di conseguenza, se il P.M. non convalida il sequestro entro le quarantotto ore, ove ne ricorrano i presupposti, deve provvedere alla restituzione delle cose sequestrate, per sopravvenuta inefficacia dello stesso, cosicche' ove la convalida non intervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'interessato ha la facolta' di attivare la procedura di restituzione e di reagire contro il diniego di questa da parte del pubblico ministero (cfr. art. 263, quarto e quinto comma, cod. proc. pen.). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 355 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte