Sentenza 152/1993 (ECLI:IT:COST:1993:152)
Massima numero 19410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 152/93. PENSIONI - PENSIONI DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO - IMPORTO MENSILE DELLA PENSIONE - NON SUPERABILITA' DEL LIMITE DI LIRE DIECIMILA PER OGNI ANNO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA UTILE - RITENUTA APPLICABILITA' DI TALE LIMITE ESCLUSIVAMENTE ALLE PENSIONI LIQUIDATE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 1983 E NON ANCHE A QUELLE LIQUIDATE SUCCESSIVAMENTE, FINO AL 1 LUGLIO 1990 - CONSEGUENTE, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ASSUNTO DAL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'impugnato art. 6, , comma nono, del d.l. n. 463 del 1983 (conv. con modificazioni in legge n. 638 del 1983) va inteso nel senso che l'importo di lire diecimila per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, da esso posto quale limite all'ammontare mensile delle pensioni dei lavoratori autonomi liquidate dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983, nel nuovo meccanismo di aggiornamento disciplinato dall'ottavo comma dello stesso art. 6, si applica anche, a norma del successivo nono comma, stesso decreto, alle pensioni liquidate successivamente a tale periodo, fino al 1 luglio 1990, data di entrata in vigore della nuova disciplina della materia (v. art. 5, l. n. 233 del 1990). Tale interpretazione - gia' adottata dalla Corte di cassazione e da alcuni giudici di merito e applicata nella prassi - si fonda validamente sulla correlazione dei dati testuali contenuti nei citati commi ottavo e nono, d.l. n. 463, sulla provvisorieta' in attesa della prevista riforma, del sistema di calcolo con aggiornamento annuale in questione e sulla considerazione delle finalita' di contenimento della spesa pubblica perseguite dal limite predetto (destinato a mantenere una certa proporzionalita' tra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale) le quali ultime inducono altresi' a ritenere illogico che il legislatore abbia inteso rinunciare al limite di cui trattasi, nella fase di transizione al nuovo ordinamento pensionistico. Cade quindi la censura di violazione del principio di eguaglianza, avanzata in base all'erroneo assunto che il limite in questione si applicasse esclusivamente alle pensioni liquidate dal 1 ottobre al 31 dicembre 1983. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma nono, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. nella l. 3 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Corte cassaz. S. 28 giugno 1990-27 novembre 1991 n. 12714.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte