Sentenza 153/1993 (ECLI:IT:COST:1993:153)
Massima numero 19435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 153/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - LAVORATORI DICHIARATI INIDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA ANTERIORMENTE AL 20 GIUGNO 1986 - ESODO OBBLIGATORIO - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE ANCHE AI LAVORATORI DICHIARATI IDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA LORO QUALIFICA, PER EFFETTO DI INABILITA' PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - CONSEGUENTE, LAMENTATA CONTRADDIZIONE CON LA TUTELA RICONOSCIUTA AL LAVORATORE INFORTUNATO SUL LAVORO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 153/93. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - LAVORATORI DICHIARATI INIDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA ANTERIORMENTE AL 20 GIUGNO 1986 - ESODO OBBLIGATORIO - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE ANCHE AI LAVORATORI DICHIARATI IDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA LORO QUALIFICA, PER EFFETTO DI INABILITA' PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO - CONSEGUENTE, LAMENTATA CONTRADDIZIONE CON LA TUTELA RICONOSCIUTA AL LAVORATORE INFORTUNATO SUL LAVORO - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 3, l. n. 270 del 1988, a norma del quale le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza con almeno quindici anni di contribuzione, dichiarati inidonei (entro il 20 giugno 1986) rispetto alle mansioni della qualifica di provenienza, e' volto ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale (patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del Regolamento all. A, r.d. n. 148 del 1931), che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente previste, anche se socialmente comprensibili, a favore del personale di tali aziende (autisti, conduttori etc.) e deve quindi escludersi che con la norma in questione si sia inteso incidere sulla peculiare situazione attribuita dalla legge al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro (v. art. 37, l. n. 889 del 1971, relativo al riconoscimento del diritto alla retribuzione percepita prima dell'infortunio). Tale interpretazione trova comunque conferma nella regola per cui tra i significati possibili di una disposizione va scelto quello che non si ponga in contrasto con i principi costituzionali, atteso che i precetti contenuti nell'art. 38, secondo comma, Cost. non consentono che l'antieconomicita' della retribuzione di lavoratori infortunati sul lavoro - prevista peraltro nel caso non da prassi o da accordi, ma da una legge - comporti l'imposizione agli stessi della perdita del posto di lavoro e la conseguente forzosa contribuzione del proprio pensionamento, cosicche' va respinta la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice 'a quo' sul presupposto che l'esodo previsto dalla disposizione impugnata riguardasse anche i suddetti lavoratori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l. 12 luglio 1988, n. 270, in riferimento agli artt. 2, 3,4, 35, 36, 38 e 41 Cost.). - Sullo stesso argomento, sent. 60/1991, che ha ritenuto l'illegittimita' dell'esodo obligatorio per lavoratori ritenuti idonei alle mansioni originarie, ma successivamente destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite.
L'art. 3, l. n. 270 del 1988, a norma del quale le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza con almeno quindici anni di contribuzione, dichiarati inidonei (entro il 20 giugno 1986) rispetto alle mansioni della qualifica di provenienza, e' volto ad eliminare gli effetti determinati da iniziative anomale (patti aziendali e prassi applicative dell'art. 27 del Regolamento all. A, r.d. n. 148 del 1931), che avevano creato situazioni vantaggiose non legislativamente previste, anche se socialmente comprensibili, a favore del personale di tali aziende (autisti, conduttori etc.) e deve quindi escludersi che con la norma in questione si sia inteso incidere sulla peculiare situazione attribuita dalla legge al lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro (v. art. 37, l. n. 889 del 1971, relativo al riconoscimento del diritto alla retribuzione percepita prima dell'infortunio). Tale interpretazione trova comunque conferma nella regola per cui tra i significati possibili di una disposizione va scelto quello che non si ponga in contrasto con i principi costituzionali, atteso che i precetti contenuti nell'art. 38, secondo comma, Cost. non consentono che l'antieconomicita' della retribuzione di lavoratori infortunati sul lavoro - prevista peraltro nel caso non da prassi o da accordi, ma da una legge - comporti l'imposizione agli stessi della perdita del posto di lavoro e la conseguente forzosa contribuzione del proprio pensionamento, cosicche' va respinta la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice 'a quo' sul presupposto che l'esodo previsto dalla disposizione impugnata riguardasse anche i suddetti lavoratori. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l. 12 luglio 1988, n. 270, in riferimento agli artt. 2, 3,4, 35, 36, 38 e 41 Cost.). - Sullo stesso argomento, sent. 60/1991, che ha ritenuto l'illegittimita' dell'esodo obligatorio per lavoratori ritenuti idonei alle mansioni originarie, ma successivamente destinati a svolgere mansioni equivalenti o superiori a quelle precedentemente rivestite.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte