Sentenza 154/1993 (ECLI:IT:COST:1993:154)
Massima numero 19304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19305


Titolo
SENT. 154/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO SENTENZA PARZIALE STATUENTE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER IRRILEVANZA).

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalita' sollevata dal giudice rimettente dopo che - con sentenza parziale sul merito, ancorche' non passata in giudicato - egli abbia gia' statuito in ordine all'applicazione della norma indubbiata: infatti, non essendo la statuizione revocabile dallo stesso giudice, la questione non e' pregiudiziale alla definizione del pendente grado di giudizio. - Cfr. S. nn. 315/1992, 242/1990 e 105/1973, O. n. 513/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23