Sentenza 154/1993 (ECLI:IT:COST:1993:154)
Massima numero 19305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/04/1993;  Decisione del  01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19304


Titolo
SENT. 154/93 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' ASSOLUTA (PERMANENTE O TEMPORANEA) DEL LAVORATORE INFORTUNATO OD AMMALATO - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE IN RAPPORTO ALLA CAPACITA' DI LAVORO GENERICA, ANZICHE' ALLA CAPACITA' ATTITUDINALE DELL'INTERESSATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO A MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

Testo
La questione di costituzionalita' dell'art. 74, commi primo e secondo, T.U. n. 1124 del 1965 - interpretato nel senso che l'inabilita' assoluta, permanente o temporanea, conseguente ad infortunio o malattia professionale, deve essere valutata in rapporto alla capacita' di lavoro generica, anziche' alla capacita' attitudinale del lavoratore - va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata dopo che, con sentenza parziale, il giudice rimettente aveva gia' statuito l'applicazione della suddetta norma nel giudizio 'a quo'. (Questione sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost.). - V. massima precedente (ed. ivi, richiami).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte