Ordinanza 157/1993 (ECLI:IT:COST:1993:157)
Massima numero 19337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 157/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL G.I.P. - DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INDAGINI - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - NATURA PROCESSUALE E MERAMENTE INTERLOCUTORIA DEL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 157/93. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - MANCATA CONDIVISIONE DA PARTE DEL G.I.P. - DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INDAGINI - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA - INSUSSISTENZA - NATURA PROCESSUALE E MERAMENTE INTERLOCUTORIA DEL PROVVEDIMENTO DEL G.I.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto, quando il G.I.P., non condividendo la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., dispone ulteriori indagini, non compie una valutazione contenutistica dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della possibilita' di esprimere un giudizio di merito e quindi adotta una decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una volta osservata, puo' essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei provvedimenti contemplati dall'art. 409.
Manifesta infondatezza della questione in quanto, quando il G.I.P., non condividendo la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., dispone ulteriori indagini, non compie una valutazione contenutistica dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della possibilita' di esprimere un giudizio di merito e quindi adotta una decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una volta osservata, puo' essere seguita non solo dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei provvedimenti contemplati dall'art. 409.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 103