Ordinanza 161/1993 (ECLI:IT:COST:1993:161)
Massima numero 19352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
01/04/1993; Decisione del
01/04/1993
Deposito del 08/04/1993; Pubblicazione in G. U. 14/04/1993
Titolo
ORD. 161/93 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE PER PENSIONI INPS) - RITARDATO PAGAMENTO - OMESSA PREVISIONE DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO (INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 161/93 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE PER PENSIONI INPS) - RITARDATO PAGAMENTO - OMESSA PREVISIONE DELL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO (INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE) - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CREDITI DI LAVORO CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza in quanto dalle ordinanze di rimessione, datate 27 novembre 1992, non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge).
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza in quanto dalle ordinanze di rimessione, datate 27 novembre 1992, non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte