Sentenza 163/1993 (ECLI:IT:COST:1993:163)
Massima numero 19538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19537  19539  19540  19541


Titolo
SENT. 163/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - POTERI DELLA CORTE - CONTROLLO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE SOLLEVATA - LIMITI - EVENTUALE DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE RIMETTENTE - RILEVABILITA' SOLO NEI CASI IN CUI ESSO RISULTI EVIDENTE - SUSSISTENZA, IN TALE IPOTESI, DI SPECIFICA E NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE, DA PARTE DELLO STESSO GIUDICE, IN SENSO CONTRARIO ALL'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE PREVALENTE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'autonomia del giudizio di costituzionalita' rispetto a quello da cui proviene la questione, comporta che, nel verificare l'ammissibilita' di quest'ultima, la Corte puo' rilevare il difetto di giurisdizione del giudice rimettente solo nei casi in cui esso risulti macroscopico (cosi' che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza), e - pur in tale ipotesi - sempreche' lo stesso giudice non abbia specificamente motivato, con argomentazioni non del tutto prive di plausibilita', il suo dissenso dall'orientamento giurisprudenziale prevalente che affermi l'altrui giurisdizione. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 4, n. 2, L. Prov. aut. di Trento n. 3 del 1980, risultando plausibili le argomentazioni addotte dal giudice 'a quo' per affermare la sussistenza della sua giurisdizione). - v. S. nn. 439/1991, 283/1990, 414/1989, e 777/1988, O. nn. 458/1992 e 100/1988, nonche' (per ipotesi di motivato dissenso dalla giurisprudenza prevalente) S. nn. 436/1992, 103/1993, 112/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte