Sentenza 163/1993 (ECLI:IT:COST:1993:163)
Massima numero 19539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19537  19538  19540  19541


Titolo
SENT. 163/93 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - DISCRIMINAZIONI (DIRETTE O INDIRETTE) IN BASE AL SESSO - DIVIETO - SPECIFICAZIONI APPLICATIVE - DIVIETO DI QUALUNQUE DISCRIMINAZIONE TRA UOMINI E DONNE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL LAVORO E, IN PARTICOLARE, AI PUBBLICI UFFICI.

Testo
Fermo restando il particolare ruolo sociale della donna connesso ai valori della maternita' e della famiglia, dall'insieme dei principi posti dall'art. 3, commi primo e secondo, Cost., e - in sede di specificazione applicativa - dagli artt. 37 e 51 Cost., deriva il divieto (significativamente enunciato anche dalla direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) volto ad impedire qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso in relazione alle condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei pubblici uffici. - v. S. nn. 210/1986, 137/1986, 123/1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  09/02/1976  n. 0  art. 0