Sentenza 163/1993 (ECLI:IT:COST:1993:163)
Massima numero 19540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19537  19538  19539  19541


Titolo
SENT. 163/93 D. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - SIGNIFICATO E PORTATA - IDENTITA' O DIVERSITA' DI TRATTAMENTO NORMATIVO NEI CONFRONTI DI CLASSI DI SOGGETTI RISPETTIVAMENTE OMOGENEE O DISOMOGENEE RISPETTO AL FINE OBIETTIVO PERSEGUITO DALLA NORMA CONSIDERATA - CRITERI - INDIVIDUAZIONE - VERIFICA DELLA LORO OSSERVANZA IN SEDE DI GIUDIZIO COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di eguaglianza postula che sia previsto un trattamento normativo uguale o, invece, differenziato nei confronti di classi di soggetti rispettivamente omogenee o non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito dalla norma considerata. Percio', il giudizio costituzionale di eguaglianza impone alla Corte di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: a) la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; b) la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento e' riferito; c) la proporzionalita' del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalita' che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte