Sentenza 164/1993 (ECLI:IT:COST:1993:164)
Massima numero 19448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Titolo
SENT. 164/93 A. TRIBUTI IN GENERE - TASSA AUTOMOBILISTICA - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - POSSIBILITA' DI PROVARE, CON DOCUMENTI DI DATA CERTA, L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA TASSA - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, RISULTANDO QUESTA ANCORATA AL SOLO DATO FORMALE DELL'INTESTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DA COMMISSIONE TRIBUTARIA, PALESEMENTE PRIVA DI GIURISDIZIONE NELLA CONTROVERSIA 'A QUA' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 164/93 A. TRIBUTI IN GENERE - TASSA AUTOMOBILISTICA - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - POSSIBILITA' DI PROVARE, CON DOCUMENTI DI DATA CERTA, L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA TASSA - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, RISULTANDO QUESTA ANCORATA AL SOLO DATO FORMALE DELL'INTESTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DA COMMISSIONE TRIBUTARIA, PALESEMENTE PRIVA DI GIURISDIZIONE NELLA CONTROVERSIA 'A QUA' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dall'art. 5, d.l. n. 953 del 1982, configura - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - una controversia tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e non risulta tra quelle devolute, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni, alla competenza delle Commissioni tributarie, donde, nella specie, la rilevabilita' 'ictu oculi' del difetto di giurisdizione di queste ultime. (Inammissibilita', - in quanto sollevata, nel caso, nel corso di un giudizio per il mancato pagamento delle tasse suddette, da Commissione tributaria - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, d.l. n. 953 del 1982, convertito in l. n. 53 del 1983, (in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma Cost.).
La controversia avente ad oggetto il pagamento di tasse automobilistiche disciplinato dall'art. 5, d.l. n. 953 del 1982, configura - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - una controversia tributaria appartenente alla competenza per materia del tribunale e non risulta tra quelle devolute, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e successive modificazioni, alla competenza delle Commissioni tributarie, donde, nella specie, la rilevabilita' 'ictu oculi' del difetto di giurisdizione di queste ultime. (Inammissibilita', - in quanto sollevata, nel caso, nel corso di un giudizio per il mancato pagamento delle tasse suddette, da Commissione tributaria - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, d.l. n. 953 del 1982, convertito in l. n. 53 del 1983, (in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte