Sentenza 164/1993 (ECLI:IT:COST:1993:164)
Massima numero 19449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19448  19450


Titolo
SENT. 164/93 B. TRIBUTI IN GENERE - TASSA AUTOMOBILISTICA - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - POSSIBILITA' DI PROVARE, CON DOCUMENTI DI DATA CERTA, L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA TASSA - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, RISULTANDO QUESTA ANCORATA AL SOLO DATO FORMALE DELL'INTESTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO - NON COMPLETA PERTINENZA DEL RIFERIMENTO A TALE PRECETTO COSTITUZIONALE.

Testo
Nella questione di legittimita' dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. n. 953 del 1982, non e' del tutto pertinente lamentare la lesione dell'art. 53 Cost., sotto il profilo che il pagamento della tassa automobilistica risulta collegato al solo dato formale della intestazione del veicolo sul pubblico registro. Tale precetto, infatti, determina la capacita' contributiva alla quale, a sua volta e' collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione, mentre la tassa suddetta colpisce la proprieta' o il possesso dell'autoveicolo in se' e non quale indice rivelatore di ricchezzza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte