Sentenza 164/1993 (ECLI:IT:COST:1993:164)
Massima numero 19450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Titolo
SENT. 164/93 C. TRIBUTI IN GENERE - TASSA AUTOMOBILISTICA - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - POSSIBILITA' DI PROVARE CON DOCUMENTI DI DATA CERTA, L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA TASSA - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN VIA GENERICA E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, RISULTANDO QUESTA ANCORATA AL SOLO DATO FORMALE DELL'INTESTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 164/93 C. TRIBUTI IN GENERE - TASSA AUTOMOBILISTICA - IMPOSIZIONE A CARICO DELL'INTESTATARIO DEL VEICOLO IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - POSSIBILITA' DI PROVARE CON DOCUMENTI DI DATA CERTA, L'AVVENUTO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO IN EPOCA ANTERIORE ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA TASSA - RITENUTA PRECLUSIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN VIA GENERICA E DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, RISULTANDO QUESTA ANCORATA AL SOLO DATO FORMALE DELL'INTESTAZIONE SUL PUBBLICO REGISTRO - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
E' del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare ai fini fiscali l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprieta' o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettivita' delle dette situazioni. Tuttavia, secondo i principi regolatori della materia, l'adempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'interessato, diretto a far si' che sussista corrispondenza tra le risultanze del predetto e la situazione reale, (v. art. 2683, cod.civ., art. 94, nuovo codice stradale, d.l. n. 285 del 1992,) non e' requisito di validita' o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo e quindi, si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione nel registro non pongano una presunzione assoluta, bensi' solo una presunzione relativa, che puo' essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Di conseguenza va respinta la censura di violazione dei principi di eguaglianza e capacita' contributiva, avanzata in base all'erroneo assunto che la prova contraria fosse preclusa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata in riferimento al'art. 3 e 53 primo comma, Cost.).
E' del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del pubblico registro automobilistico per agevolare ai fini fiscali l'accertamento da parte dell'amministrazione delle situazioni di proprieta' o di possesso dell'autoveicolo, attesa la normale corrispondenza tra le indicazioni del pubblico registro e l'effettivita' delle dette situazioni. Tuttavia, secondo i principi regolatori della materia, l'adempimento dell'obbligo di diligenza posto a carico dell'interessato, diretto a far si' che sussista corrispondenza tra le risultanze del predetto e la situazione reale, (v. art. 2683, cod.civ., art. 94, nuovo codice stradale, d.l. n. 285 del 1992,) non e' requisito di validita' o di efficacia degli atti di trasferimento dell'autoveicolo e quindi, si deve ritenere che sia la trascrizione che l'annotazione nel registro non pongano una presunzione assoluta, bensi' solo una presunzione relativa, che puo' essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa. Di conseguenza va respinta la censura di violazione dei principi di eguaglianza e capacita' contributiva, avanzata in base all'erroneo assunto che la prova contraria fosse preclusa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata in riferimento al'art. 3 e 53 primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte