Sentenza 165/1993 (ECLI:IT:COST:1993:165)
Massima numero 19432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19461


Titolo
SENT. 165/93 A. TUTELA GIURISDIZIONALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AL FINE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - REQUISITO REDDITUALE - CONTESTATA RILEVANZA ANCHE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO (CON INCIDENZA SUL DIRITTO, ANCHE DEI NON ABBIENTI, DI AGIRE IN GIUDIZIO) RISPETTO AL CASO IN CUI L'AZIONE PER RISARCIMENTO DI DANNO E RESTITUZIONI DA REATO SIA PROPOSTA IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA IMPUGNATA ANCHE IN TALE IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per contestare, per violazione del principio di eguaglianza nell'attuazione della garanzia, anche per i non abbienti, per mezzo degli appositi istituti previsti dall'art. 24, terzo comma, Cost., del diritto di agire in giudizio, la legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 217 del 1990, nella parte in cui, per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, quando, come nella specie, questo sia richiesto al fine di costituirsi parte civile in un procedimento penale, impone di tener conto, nel riscontro del requisito reddituale, anche dei redditi dei familiari conviventi con chi ne ha fatto istanza, non puo' assumersi a "tertium comparationis" la normativa applicabile allorche' l'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato venga proposta in sede civile. Anche in tal caso infatti, a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 217, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere richiesto sulla base dello stesso presupposto reddituale previsto dalla disposizione impugnata, e pertanto la denunciata disparita' di trattamento non sussiste. (Non fondatezza, sotto l'indicato profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 217).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte