Sentenza 165/1993 (ECLI:IT:COST:1993:165)
Massima numero 19461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19432


Titolo
SENT. 165/93 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AL FINE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - REQUISITO REDDITUALE - CONTESTATA RILEVANZA ANCHE DEI REDDITI DEI FAMILIARI CONVIVENTI - INGIUSTIFICATA DISPARITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO, ANCHE DEI NON ABBIENTI, DI AGIRE IN GIUDIZIO, RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE SUL GRATUITO PATROCINIO (CFR. RIGUARDO AL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO, L'ART. 13, D.LGS. N. 546 DEL 1992) IN GENERE, PER LE CONTROVERSIE CIVILI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' rilevato, il precetto dell'art. 24, terzo comma, Cost., che prescrive che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, ha trovato attuazione "con varia gradualita' ed intensita' secondo scelte discrezionali del legislatore" (cfr., riguardo al nuovo processo tributario, l'art. 13, d.lgs. n. 546 del 1992). Va quindi ribadito che la garanzia assicurata dalla citata norma costituzionale non implica un'assoluta uniformita' di disciplina davanti ad ogni giurisdizione, ma esige solo il rispetto della tendenziale unificazione - anch'essa gia' dalla Corte evidenziata - dei presupposti e della regolamentazione del beneficio in questione. Pertanto la diversita' della disciplina adottata, dall'impugnato art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 217 del 1990, riguardo ai limiti di reddito stabiliti per venire ammessi, nel giudizio penale (nella specie, ai fini della costituzione di parte civile) al patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quella prevista, per le controversie civili in genere, dal r.d. n. 3282 del 1923 per l'ammissione al gratuito patrocinio, non offende il principio di eguaglianza, giacche' sia l'una che l'altra normativa prevedono per l'accesso al beneficio un presupposto reddituale (da una parte la percezione di un reddito non superiore ad un determinato limite massimo e, dall'altra, lo stato di poverta'), anche se solo per la prima, nel requisito reddituale rileva sempre e comunque la percezione di un reddito da parte del familiare convivente. Data la omogeneita' che si riscontra in proposito, la diversita' delle discipline di dettaglio risulta compatibile con il precetto del terzo comma dell'art. 24 Cost., mentre, sotto altro aspetto, trova giustificazione nella diversita' delle situazioni comparate. (Non fondatezza, sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 3, commi primo e secondo, della legge 30 luglio 1990, n. 217). - V. sent. n. 194/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte