Sentenza 166/1993 (ECLI:IT:COST:1993:166)
Massima numero 19403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 166/93. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - SCARICHI DI REFLUI IN ACQUE SUPERFICIALI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI DI CUI ALLA LEGGE N. 319/1976 - QUALIFICAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI DETERMINATI TIPI DI IMPRESE COME INSEDIAMENTI CIVILI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE DEGLI SCARICHI DI TALI IMPRESE, CON INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA PENALE DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 166/93. REGIONE EMILIA ROMAGNA - INQUINAMENTO - IMPRESE AGRICOLE - SCARICHI DI REFLUI IN ACQUE SUPERFICIALI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI DI CUI ALLA LEGGE N. 319/1976 - QUALIFICAZIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI DETERMINATI TIPI DI IMPRESE COME INSEDIAMENTI CIVILI - CONSEGUENTE DENUNCIATA ESCLUSIONE DALL'AMBITO DELLA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE DEGLI SCARICHI DI TALI IMPRESE, CON INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA PENALE DI ESCLUSIVA COMPETENZA STATALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Posto che secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione anche per gli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, e cioe' successivi all'entrata in vigore della l. n. 319/1976 - a nulla rilevando la provenienza dello scarico o la qualita' del soggetto operante - il mancato accertamento da parte del giudice 'a quo', nel caso, della novita' degli insediamenti di cui trattasi, rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Emilia Romagna la quale, qualificando come insediamenti civili le imprese regionali che dispongono, in connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno un ettaro di terreno ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, le avrebbe sottratte - secondo le ordinanze di rimessione - all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e alla conseguente applicazione della sanzione penale di cui all'art. 21, l. n. 319/1976. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, l. Reg. Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost.).
Posto che secondo il recente indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione anche per gli insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature occorre l'autorizzazione regionale se nuovi, e cioe' successivi all'entrata in vigore della l. n. 319/1976 - a nulla rilevando la provenienza dello scarico o la qualita' del soggetto operante - il mancato accertamento da parte del giudice 'a quo', nel caso, della novita' degli insediamenti di cui trattasi, rende inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della impugnata legge della Regione Emilia Romagna la quale, qualificando come insediamenti civili le imprese regionali che dispongono, in connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno un ettaro di terreno ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, le avrebbe sottratte - secondo le ordinanze di rimessione - all'obbligo di munirsi dell'autorizzazione e alla conseguente applicazione della sanzione penale di cui all'art. 21, l. n. 319/1976. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, l. Reg. Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte