Sentenza 167/1993 (ECLI:IT:COST:1993:167)
Massima numero 19462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Titolo
SENT. 167/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME PENALI DI FAVORE - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE AL RIGUARDO - ESCLUSIONE - MOTIVI.
SENT. 167/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME PENALI DI FAVORE - IRRILEVANZA DELLE QUESTIONI SOLLEVATE AL RIGUARDO - ESCLUSIONE - MOTIVI.
Testo
Le questioni concernenti la legittimita' costituzionale delle norme penali di favore, o comunque piu' favorevoli all'imputato, non possono dirsi irrilevanti perche' il giudice rimettente, anche nel caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale, dovrebbe pur sempre applicare la norma impugnata in quanto piu' favorevole all'imputato. L'eventuale accoglimento dell'impugnativa viene infatti ad incidere sulle formule di proscioglimento o quanto meno sul dispositivo della sentenza penale. La pronuncia della Corte, inoltre, potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la 'ratio decidendi' mentre anche un'eventuale sentenza interpretativa di rigetto certamente influirebbe sugli esiti del giudizio penale. - V. sent. nn. 148/1983, 826/1988 e 124/1990.
Le questioni concernenti la legittimita' costituzionale delle norme penali di favore, o comunque piu' favorevoli all'imputato, non possono dirsi irrilevanti perche' il giudice rimettente, anche nel caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale, dovrebbe pur sempre applicare la norma impugnata in quanto piu' favorevole all'imputato. L'eventuale accoglimento dell'impugnativa viene infatti ad incidere sulle formule di proscioglimento o quanto meno sul dispositivo della sentenza penale. La pronuncia della Corte, inoltre, potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la 'ratio decidendi' mentre anche un'eventuale sentenza interpretativa di rigetto certamente influirebbe sugli esiti del giudizio penale. - V. sent. nn. 148/1983, 826/1988 e 124/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23