Sentenza 167/1993 (ECLI:IT:COST:1993:167)
Massima numero 19464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Titolo
SENT. 167/93 C. REGIONE SICILIA - INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE NAZIONALE (NELLA SPECIE INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI SALI DI POTASSIO) - SCARICHI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI FISSATI DALLA LEGGE STATALE - PROROGA, CON LEGGE REGIONALE, DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, CON INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - CARATTERE ORDINATORIO DEL TERMINE IN QUESTIONE, LA OSSERVANZA DELLO STESSO DA PARTE DEI TITOLARI DEGLI INSEDIAMENTI DIPENDENDO ANCHE DA INTERVENTI DELLA REGIONE, NONCHE' DI COMUNI E CONSORZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 167/93 C. REGIONE SICILIA - INQUINAMENTO - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI INTERESSE NAZIONALE (NELLA SPECIE INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI SALI DI POTASSIO) - SCARICHI ECCEDENTI I LIMITI TABELLARI FISSATI DALLA LEGGE STATALE - PROROGA, CON LEGGE REGIONALE, DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, CON INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - CARATTERE ORDINATORIO DEL TERMINE IN QUESTIONE, LA OSSERVANZA DELLO STESSO DA PARTE DEI TITOLARI DEGLI INSEDIAMENTI DIPENDENDO ANCHE DA INTERVENTI DELLA REGIONE, NONCHE' DI COMUNI E CONSORZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo le previsioni dell'art. 2 della legge n. 650 del 1979 (integrativa di precedenti disposizioni in materia di tutela delle acque dell'inquinamento) l'attuazione dei programmi dettagliati per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari, che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 erano tenuti a sottoporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 650 del 1979 all'autorizzazione che le Regioni, dettando particolari prescrizioni, erano a loro volta obbligate a concedere, si ricollegava ad opere da effettuarsi dalle stesse Regioni, dai Comuni o dai consorzi, a seconda delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976) e pertanto il termine del 1 settembre 1981, entro il quale, in base allo stesso art. 2, l'esecuzione dei programmi - sotto comminatoria di sanzioni penali - avrebbe dovuto essere ultimata, va ritenuto di carattere ordinatorio e quindi suscettibile di proroga. Deve dunque escludersi che la Regione Sicilia - titolare di potesta' legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque pubbliche nonche' di igiene e sanita' entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art. 14, lett. g) ed i), e 17, lett. b) ed i), dello Statuto speciale) - nel disporre, con l'art. 3 della legge 1 febbraio 1991, n. 8, riguardo all'attuazione dei programmi - richiedenti interventi della Regione - per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti per la produzione dei sali alcalini (settore attualmente in crisi, ma, anche se affidato ad industrie locali, di importanza nazionale) la proroga del suddetto termine - gia' peraltro prorogato, con la non impugnata legge regionale n. 281 del 1981, al 31 dicembre 1983 - sino all'attivazione delle opere previste e comunque fino al 31 dicembre 1992, abbia oltrepassato i limiti della propria competenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 25 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8).
Secondo le previsioni dell'art. 2 della legge n. 650 del 1979 (integrativa di precedenti disposizioni in materia di tutela delle acque dell'inquinamento) l'attuazione dei programmi dettagliati per l'adeguamento degli scarichi ai limiti tabellari, che i titolari di insediamenti produttivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 erano tenuti a sottoporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa legge n. 650 del 1979 all'autorizzazione che le Regioni, dettando particolari prescrizioni, erano a loro volta obbligate a concedere, si ricollegava ad opere da effettuarsi dalle stesse Regioni, dai Comuni o dai consorzi, a seconda delle situazioni locali (art. 4 e 13 della legge n. 319 del 1976) e pertanto il termine del 1 settembre 1981, entro il quale, in base allo stesso art. 2, l'esecuzione dei programmi - sotto comminatoria di sanzioni penali - avrebbe dovuto essere ultimata, va ritenuto di carattere ordinatorio e quindi suscettibile di proroga. Deve dunque escludersi che la Regione Sicilia - titolare di potesta' legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di acque pubbliche nonche' di igiene e sanita' entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale (art. 14, lett. g) ed i), e 17, lett. b) ed i), dello Statuto speciale) - nel disporre, con l'art. 3 della legge 1 febbraio 1991, n. 8, riguardo all'attuazione dei programmi - richiedenti interventi della Regione - per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti per la produzione dei sali alcalini (settore attualmente in crisi, ma, anche se affidato ad industrie locali, di importanza nazionale) la proroga del suddetto termine - gia' peraltro prorogato, con la non impugnata legge regionale n. 281 del 1981, al 31 dicembre 1983 - sino all'attivazione delle opere previste e comunque fino al 31 dicembre 1992, abbia oltrepassato i limiti della propria competenza. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 25 Cost., dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte