Sentenza 168/1993 (ECLI:IT:COST:1993:168)
Massima numero 19393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 168/93. REGIONE LAZIO - INQUINAMENTO - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI PREESISTENTI ALLA LEGGE STATALE N. 319/1976 - PREVISIONE CON LEGGE REGIONALE, DELL'OBBLIGO DI MUNIRSI DELL'AUTORIZZAZIONE DIVERSAMENTE DA QUANTO STABILITO DALLA LEGGE STATALE CHE PER TALE TIPO DI SCARICHI PREVEDE SOLO L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La Regione Lazio, nell'esercizio delle funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, ad essa trasferita con d.P.R. n. 616/1977 (art. 101) e con il - d.P.R. n. 915/1982 (art. 6), ha stabilito con l'impugnato art. 7, della legge regionale n. 41 del 1982, che anche per gli scarichi provenienti da insedimenti civili preesistenti alla legge statale n. 319/1976 - in ordine ai quali quest'ultima legge aveva previsto l'obbligo della denuncia - occorre munirsi dell'autorizzazione; la citata legge regionale non ha tuttavia previsto alcuna sanzione penale quale conseguenza della mancata autorizzazione, si' che deve escludersi la violazione del principio di uguaglianza e del principio della riserva di legge statale in materia penale. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 25 cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, legge Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte