Sentenza 169/1993 (ECLI:IT:COST:1993:169)
Massima numero 19402
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 169/93. SANITA' PUBBLICA - NOTA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CON INVITO AI COMMISSARI DI GOVERNO PRESSO LE VARIE REGIONI A PROSPETTARE ALLE REGIONI STESSE LA NECESSITA' DI NON DARE IMMEDIATA ATTUAZIONE ALLA INTERPRETAZIONE ADOTTATA DALLA CORTE COSTITUZIONALE, RIGUARDO ALLA LEGGE N. 460/1988, SULLA PORTATA DEL C.D. RISCHIO RADIOLOGICO - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - INIDONEITA' DELL'ATTO IMPUGNATO A PRODURRE I LAMENTATI EFFETTI LESIVI SULLA COMPETENZA DELLA REGIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.

Testo
La nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di Governo delle varie Regioni a prospettare alle regioni stesse la necessita', per evitare trattamenti disomogenei, di non dare immediata attuazione all'interpretazione della l. n. 460/1988, in tema di indennita' di rischio radiologico, adottata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 343/1992, non ha espresso alcuna indicazione suscettibile di vincolare le autonome determinazioni delle regioni nell'esercizio della propria competenza in materia di assistenza sanitaria, attesa l'assoluta inidoneita' del mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto al Dipartimento della funzione pubblica) ai fini della formulazione di indirizzi in grado di incidere nell'esercizio della competenza regionale. Deve percio' essere dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. 4179/92/6/2.31. - In tema di rischio radiologico v. S. n. 343/1992; sull'"effetto lesivo" come presupposto per l'ammissibilita' del conflitto, cfr. S. nn. 771/1988 e 155/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 1

Altri parametri e norme interposte