Ordinanza 176/1993 (ECLI:IT:COST:1993:176)
Massima numero 19339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19340


Titolo
ORD. 176/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO CONTUMACE - DICHIARAZIONI RESE ALLA P.G. - LETTURA - DIVIETO - PRETESA IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALL'INTERROGATORIO EFFETTUATO DALLA (O PER DELEGA DELLA) AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La limitazione della possibilita' di lettura, durante il dibattimento, alle sole dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice con esclusione delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria ex art. 350 del codice di procedura penale, non e' irragionevole, in considerazione della sostanziale differenza - sotto l'angolo visuale delle garanzie difensive dell'imputato - tra tale atto di indagine della polizia giudiziaria e l'interrogatorio effettuato dall'autorita' giudiziaria, dovendo solo quest'ultimo essere svolto con le modalita' garantistiche di cui all'art. 65 del codice di procedura penale; ne' il raffronto con la nuova disciplina dell'art. 503, quinto comma, del codice di procedura penale (come modificato dal'art. 8 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con l. 7 agosto 1992, n. 356) e' pertinente, poiche' essa concerne l'interrogatorio compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero e pertanto con tutte le garanzie previste dal citato art. 65. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 476/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte