Ordinanza 177/1993 (ECLI:IT:COST:1993:177)
Massima numero 19312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 15/04/1993; Pubblicazione in G. U. 21/04/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 177/93. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - SOMME CORRISPOSTE INDEBITAMENTE - IRRIPETIBILITA' - CONDIZIONI - DISCIPLINA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLA STABILITA CON LEGGE PRECEDENTE IN FORZA DI NORMA DICHIARATA INTERPRETATIVA, MA IN REALTA' INNOVATIVA - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE, DI INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA, NONCHE' DEI DIRITTI ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE E ALL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI PER LE ESIGENZE DI VITA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. n. 119/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Altri parametri e norme interposte