Sentenza 178/1993 (ECLI:IT:COST:1993:178)
Massima numero 19496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 178/93. PENSIONI - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - PERIODI DI STUDIO RISCATTABILI - CORSI PER IL DIPLOMA DI OSTETRICA RILASCIATO DA SCUOLE UNIVERSITARIE DIRETTE A FINI SPECIALI - ESCLUSIONE - OMESSA PREVISIONE, PUR IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI IN CUI, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE IN MATERIA, IL DIRITTO AL RISCATTO VA RICONOSCIUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 178/93. PENSIONI - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - PERIODI DI STUDIO RISCATTABILI - CORSI PER IL DIPLOMA DI OSTETRICA RILASCIATO DA SCUOLE UNIVERSITARIE DIRETTE A FINI SPECIALI - ESCLUSIONE - OMESSA PREVISIONE, PUR IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI IN CUI, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE IN MATERIA, IL DIRITTO AL RISCATTO VA RICONOSCIUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Secondo la linea tendenziale - piu' volte posta in rilievo dalla Corte - di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, deve essere concessa la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi frequentati, purche', anzitutto, si tratti di corsi per l'ammissione ai quali si richiede il possesso del titolo di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, ed inoltre risulti accertato che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, ricorrendo entrambe, nel caso, tali condizioni, (riguardo alla prima, sui requisiti di ammissione alle scuole universitarie a fini speciali, cfr. art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera. - V., per l'evoluzione della legislazione in materia, la sent. n. 128/1981 e per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale le sent. nn. 1016/1988, 133/1991, 280/1991, e 426/1990 (in relazione allo stesso art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938); nn. 765/1988 e 163/1989 (in relazione all'art. 24, l. n. 1646/1962); nn. 535/1990 e 257/1991 (in relazione all'art. 13, l. 1092/1973) e, infine la sent. n. 26/1992 (per l'art. 12, l. 152/1968).
Secondo la linea tendenziale - piu' volte posta in rilievo dalla Corte - di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, deve essere concessa la facolta' di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi frequentati, purche', anzitutto, si tratti di corsi per l'ammissione ai quali si richiede il possesso del titolo di scuola media superiore previsto per l'ammissione ai corsi di laurea, ed inoltre risulti accertato che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Pertanto, ricorrendo entrambe, nel caso, tali condizioni, (riguardo alla prima, sui requisiti di ammissione alle scuole universitarie a fini speciali, cfr. art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) va dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera. - V., per l'evoluzione della legislazione in materia, la sent. n. 128/1981 e per analoghe dichiarazioni di illegittimita' costituzionale le sent. nn. 1016/1988, 133/1991, 280/1991, e 426/1990 (in relazione allo stesso art. 69 del r.d.l. n. 680 del 1938); nn. 765/1988 e 163/1989 (in relazione all'art. 24, l. n. 1646/1962); nn. 535/1990 e 257/1991 (in relazione all'art. 13, l. 1092/1973) e, infine la sent. n. 26/1992 (per l'art. 12, l. 152/1968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte