Sentenza 179/1993 (ECLI:IT:COST:1993:179)
Massima numero 19493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19494
Titolo
SENT. 179/93 A. LAVORO (TUTELA DEL) - RIPOSI GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10, L. N. 1204 DEL 1971, PER L'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO NEL PRIMO ANNO DI VITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA LORO FRUIBILITA' ANCHE AL PADRE LAVORATORE, IN ALTERNATIVA ALLA MADRE, CHE VI ABBIA RINUNCIATO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI, DEL DOVERE DEGLI STESSI AL MANTENIMENTO, E ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI E DELLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 179/93 A. LAVORO (TUTELA DEL) - RIPOSI GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10, L. N. 1204 DEL 1971, PER L'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO NEL PRIMO ANNO DI VITA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA LORO FRUIBILITA' ANCHE AL PADRE LAVORATORE, IN ALTERNATIVA ALLA MADRE, CHE VI ABBIA RINUNCIATO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI, DEL DOVERE DEGLI STESSI AL MANTENIMENTO, E ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI E DELLA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternita' (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parita' tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonche', con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non piu' ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: cio' in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.
E' conforme ai principi costituzionali espressi anche nella legislazione vigente - quali quello della tutela della maternita' (l. n. 1204 del 1971), dell'autonomo interesse del minore (l. n. 176 del 1991), della parita' tra i coniugi e tra uomini e donne in materia di lavoro (l. n. 903 del 1977) - e alla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha sostenuto il diritto-dovere all'assistenza del figlio da parte di entrambi i coniugi, e, soprattutto, il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli fra di essi, nonche', con particolare riferimento ai periodi di riposo giornaliero disciplinati dall'art. 10, l. n. 1204 del 1971, la rispondenza di essi non piu' ad esigenze strettamente biologiche del bambino, sebbene a qualsiasi forma di assistenza nei suoi confronti, ritenere che il diritto a tali periodi di riposo spettino anche al padre lavoratore: cio' in alternativa alla madre lavoratrice e secondo una scelta affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio (art. 143 e 144 cod.civ.). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, l'art. 7, l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita. - S. nn. 1/1987, 276/1988, 332/1988, 972/1988, 61/1991, 341/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte