Sentenza 179/1993 (ECLI:IT:COST:1993:179)
Massima numero 19494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19493
Titolo
SENT. 179/93 B. LAVORO (TUTELA DEL) - RIPOSI GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10, L. 1204 DEL 1971, PER L'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO NEL PRIMO ANNO DI VITA - ESCLUSIONE MEDIANTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' DEL DIRITTO ALLA LORO FRUIBILITA' ANCHE DEL PADRE LAVORATORE, IN ALTERNATIVA ALLA MADRE, CHE VI ABBIA RINUNCIATO - CONDIZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO - PRECISAZIONI.
SENT. 179/93 B. LAVORO (TUTELA DEL) - RIPOSI GIORNALIERI DI CUI ALL'ART. 10, L. 1204 DEL 1971, PER L'ALLATTAMENTO DEL BAMBINO NEL PRIMO ANNO DI VITA - ESCLUSIONE MEDIANTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' DEL DIRITTO ALLA LORO FRUIBILITA' ANCHE DEL PADRE LAVORATORE, IN ALTERNATIVA ALLA MADRE, CHE VI ABBIA RINUNCIATO - CONDIZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO - PRECISAZIONI.
Testo
Il diritto ai periodi di riposo giornaliero, di cui all'art. 10, l. n. 1204 del 1971, per provvedere alla necessita' del bambino nel primo anno di vita, spettante al padre lavoratore, in alternativa alla madre, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A) dell'art. 7, della legge n. 903 del 1977, deve riconoscersi, sempre che anche la madre sia lavoratrice, previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso di questa sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinunzia della madre stessa ed il suo esercizio deve effettuarsi compatibilmente alle specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, nel rispetto da entrambe le parti del rapporto dei principi di correttezza e buona fede, rimanendo escluso peraltro il diritto in questione quando il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano gia' dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge n. 1204 del 1971) o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge) o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
Il diritto ai periodi di riposo giornaliero, di cui all'art. 10, l. n. 1204 del 1971, per provvedere alla necessita' del bambino nel primo anno di vita, spettante al padre lavoratore, in alternativa alla madre, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimita' (v. massima A) dell'art. 7, della legge n. 903 del 1977, deve riconoscersi, sempre che anche la madre sia lavoratrice, previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso di questa sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinunzia della madre stessa ed il suo esercizio deve effettuarsi compatibilmente alle specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, nel rispetto da entrambe le parti del rapporto dei principi di correttezza e buona fede, rimanendo escluso peraltro il diritto in questione quando il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano gia' dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge n. 1204 del 1971) o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge) o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte