Sentenza 180/1993 (ECLI:IT:COST:1993:180)
Massima numero 19386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 180/93. PROCESSO PENALE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO, IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO DEL QUERELATO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO, ANCHE QUANDO L'ATTRIBUZIONE DEL REATO A QUEST'ULTIMO NON SIA ASCRIVIBILE A COLPA DEL QUERELANTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 180/93. PROCESSO PENALE - SPESE PROCESSUALI - CONDANNA DEL QUERELANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE ANTICIPATE DALLO STATO, IN CASO DI PROSCIOGLIMENTO DEL QUERELATO PER NON AVER COMMESSO IL FATTO, ANCHE QUANDO L'ATTRIBUZIONE DEL REATO A QUEST'ULTIMO NON SIA ASCRIVIBILE A COLPA DEL QUERELANTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.
Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - puo' emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio piu' volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilita' oggettiva, non puo' essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilita' del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte