Sentenza 181/1993 (ECLI:IT:COST:1993:181)
Massima numero 19557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Titolo
SENT. 181/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - LIVELLO PIU' AVANZATO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA RISPETTO ALLE NORMATIVE COMUNITARIE.
SENT. 181/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - LIVELLO PIU' AVANZATO DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA RISPETTO ALLE NORMATIVE COMUNITARIE.
Testo
In materia di tutela delle lavoratrici madri, il livello della legislazione italiana si dimostra piu' avanzato di quello della legislazione comunitaria. Quest'ultima infatti si limita a prevedere - per quanto riguarda le lavoratrici subordinate - un congedo di maternita' di almeno quattordici settimane (art. 8 direttiva CEE del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 85) e - per le lavoratrici autonome - l'impegno degli Stati "ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attivita' autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attivita' autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attivita' per gravidanza o per maternita', avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o ricevere prestazioni in danaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica" (art. 8, direttiva Cee del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 86).
In materia di tutela delle lavoratrici madri, il livello della legislazione italiana si dimostra piu' avanzato di quello della legislazione comunitaria. Quest'ultima infatti si limita a prevedere - per quanto riguarda le lavoratrici subordinate - un congedo di maternita' di almeno quattordici settimane (art. 8 direttiva CEE del Consiglio 19 ottobre 1992, n. 85) e - per le lavoratrici autonome - l'impegno degli Stati "ad esaminare se e a quali condizioni le lavoratrici che svolgono un'attivita' autonoma e le mogli di lavoratori che svolgono un'attivita' autonoma, possano, nel corso di interruzioni di attivita' per gravidanza o per maternita', avere accesso a servizi di sostituzione o a servizi sociali esistenti nel loro territorio, o ricevere prestazioni in danaro nell'ambito di un regime di previdenza sociale oppure di ogni altro sistema di tutela sociale pubblica" (art. 8, direttiva Cee del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 86).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte