Sentenza 181/1993 (ECLI:IT:COST:1993:181)
Massima numero 19559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  02/04/1993;  Decisione del  02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19556  19557  19558  19560


Titolo
SENT. 181/93 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO IN PERIODI ANTECEDENTI AGLI ULTIMI DUE MESI DI GRAVIDANZA SU ORDINE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PER GRAVOSITA' O PERICOLOSITA' DELL'ATTIVITA' ESPLETATA - PREVISIONE SOLO PER LE LAVORATRICI SUBORDINATE E NON ANCHE PER LE LAVORATRICI AUTONOME - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON COMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - LEGITTIMO ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' DA PARTE DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Posto che, secondo principi gia' affermati dalla Corte, le prestazioni previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono essere differenziate tra le categorie degli stessi, secondo la discrezionale valutazione del legislatore, anche in ordine al trattamento normativo ed economico delle lavoratrici subordinate e di quelle autonome e pur in relazione al medesimo evento della gravidanza, non puo' ritenersi ingiustificato che alle lavoratrici autonome - alle quali pur viene corrisposta per i periodi di due mesi antecedenti alla data presunta del parto e tre mesi successivi al parto, in base alla legge n. 546 del 1987, una indennita' di misura sostanzialmente pari a quella prevista per le lavoratrici subordinate (ed ora, in base alla legge 11 dicembre 1990, n. 379, anche una indennita' per i casi di adozione, affidamento e aborto) - non sia stato riconosciuto - dall'art. 4 della legge n. 546 del 1987 - il diritto - spettante alle lavoratrici subordinate ex art. 5 l. n. 1204 del 1971 - alla indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta dall'Ispettorato per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' espletata. Oltre alla impossibilita' di osservare nei confronti delle lavoratrici autonome, quanto meno alcune delle condizioni richieste per l'intervento dell'Ispettorato (come quella che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni) sussistono infatti ragionevoli margini per una certa differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in cui le due categorie di lavoratrici si trovano ad operare, nonche' per i differenti rispettivi sistemi contributivi. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte