Sentenza 181/1993 (ECLI:IT:COST:1993:181)
Massima numero 19560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
02/04/1993; Decisione del
02/04/1993
Deposito del 21/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Titolo
SENT. 181/93 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO IN PERIODI ANTECEDENTI AGLI ULTIMI DUE MESI DI GRAVIDANZA, SU ORDINE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PER GRAVOSITA' O PERICOLOSITA' DELL'ATTIVITA' ESPLETATA - PREVISIONE SOLO PER LE LAVORATRICI SUBORDINATE E NON ANCHE PER LE LAVORATRICI AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA MADRE E DEL NASCITURO - RICONOSCIUTA ESIGENZA DI UNA MIGLIORE DISCIPLINA NON ATTUABILE PERALTRO CON UNA SENTENZA ADDITIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE MA SOLO MEDIANTE UN ARTICOLATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 181/93 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO IN PERIODI ANTECEDENTI AGLI ULTIMI DUE MESI DI GRAVIDANZA, SU ORDINE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO PER GRAVOSITA' O PERICOLOSITA' DELL'ATTIVITA' ESPLETATA - PREVISIONE SOLO PER LE LAVORATRICI SUBORDINATE E NON ANCHE PER LE LAVORATRICI AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DELLA MADRE E DEL NASCITURO - RICONOSCIUTA ESIGENZA DI UNA MIGLIORE DISCIPLINA NON ATTUABILE PERALTRO CON UNA SENTENZA ADDITIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE MA SOLO MEDIANTE UN ARTICOLATO INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Pur tenendo conto, in relazione allo stato di gravidanza, della possibilita', consentita alle lavoratrici autonome e non alle lavoratrici subordinate, di distribuire piu' elasticamente tempo e modalita' di lavoro a fronte della temporanea incapacita' alla normale attivita', la mancata previsione a favore delle prime - da parte dell'art. 4, l. n. 546 del 1987 - del diritto all'indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta all'Ispettorato in periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza - a norma dell'art. 5, l. n. 1204 del 1971 - riguardo alle lavoratrici subordinate, per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' medesima, potrebbe costituire motivo di protrazione del lavoro nei suddetti periodi nonostante la presenza di complicanze o altre forme morbose, con conseguente violazione, per la madre e per il nascituro, del diritto alla salute (v. massima A). Tuttavia l'esigenza di una migliore disciplina volta a disincentivare - anche con provvidenze economiche - la lavoratrice autonoma dal tenere, in quelle circostanze, gli stessi ritmi di attivita', non puo' essere soddisfatta dalla Corte costituzionale mediante una estensione in via additiva - come richiesto dal giudice 'a quo' - di disposizioni (quale quella contenuta nel suindicato art. 5, l. n. 1204 del 1971) previste per ipotesi diverse, dovendosi invece necessariamente modulare le normative alla differente situazione attraverso un intervento articolato che, per sua natura, con l'eventuale coinvolgimento degli organismi sindacali e previdenziali, impegna la discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').
Pur tenendo conto, in relazione allo stato di gravidanza, della possibilita', consentita alle lavoratrici autonome e non alle lavoratrici subordinate, di distribuire piu' elasticamente tempo e modalita' di lavoro a fronte della temporanea incapacita' alla normale attivita', la mancata previsione a favore delle prime - da parte dell'art. 4, l. n. 546 del 1987 - del diritto all'indennita' per l'astensione obbligatoria dal lavoro in periodi antecedenti agli ultimi due mesi di gravidanza, disposta all'Ispettorato in periodi anteriori agli ultimi due mesi di gravidanza - a norma dell'art. 5, l. n. 1204 del 1971 - riguardo alle lavoratrici subordinate, per gravosita' o pericolosita' dell'attivita' medesima, potrebbe costituire motivo di protrazione del lavoro nei suddetti periodi nonostante la presenza di complicanze o altre forme morbose, con conseguente violazione, per la madre e per il nascituro, del diritto alla salute (v. massima A). Tuttavia l'esigenza di una migliore disciplina volta a disincentivare - anche con provvidenze economiche - la lavoratrice autonoma dal tenere, in quelle circostanze, gli stessi ritmi di attivita', non puo' essere soddisfatta dalla Corte costituzionale mediante una estensione in via additiva - come richiesto dal giudice 'a quo' - di disposizioni (quale quella contenuta nel suindicato art. 5, l. n. 1204 del 1971) previste per ipotesi diverse, dovendosi invece necessariamente modulare le normative alla differente situazione attraverso un intervento articolato che, per sua natura, con l'eventuale coinvolgimento degli organismi sindacali e previdenziali, impegna la discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita', sotto il profilo riferito all'art. 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, l. 29 dicembre 1987, n. 546, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte