Sentenza 213/2021 (ECLI:IT:COST:2021:213)
Massima numero 44352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/10/2021;  Decisione del  19/10/2021
Deposito del 11/11/2021; Pubblicazione in G. U. 17/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44348  44349  44350  44351  44353  44354  44355  44356


Titolo
Decreto-legge - Carattere plurimo - Presupposti di necessità e urgenza - Sindacato della Corte costituzionale - Limitazione ai casi di mancanza, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede la sospensione, a causa dell'emergenza da COVID-19, dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze). (Classif. 076004).

Testo

Il sindacato costituzionale sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo - circa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza -, deve essere limitato alle ipotesi di evidente mancanza degli stessi o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41901; S. 97/2019 - mass. 42213; S. 33/2019 - mass. 42327; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 99/2018 - mass. 41225; S. 5/2018 - mass. 39686).

Per i decreti-legge a contenuto plurimo, ciò che rileva, ai fini della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, è il profilo teleologico, ossia l'osservanza della ratio dominante che li ispira. L'urgente necessità del provvedere può, in tal caso, riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti per situazioni straordinarie venutesi a determinare. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43627; S. 149/2020 - mass. 43412; S. 115/2020 - mass. 43527; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 137/2018 - mass. 41383; S. 170/2017 - mass. 41978; S. 16/2017 - mass. 39244; S. 244/2016 - mass. 39155; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 32/2014 - mass. 37669; S. 22/2012 - mass. 36070; O. 34 del 2013 - mass. 36949).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trieste in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., volta a far fronte all'emergenza sanitaria determinata dal persistere della pandemia da COVID-19, prorogando il termine di durata della sospensione, e ridelineandone, in senso restrittivo, l'ambito applicativo. La norma censurata, pertanto, si colloca coerentemente in un decreto-legge dal contenuto sin dall'origine eterogeneo sul piano materiale, le cui diverse disposizioni di proroghe di termini sono accomunate dall'indicato scopo, rispetto al quale la norma censurata non può ritenersi totalmente estranea o addirittura intrusa, cioè tale da interrompere ogni nesso tra la situazione di urgenza e necessità e una singola disposizione del decreto-legge, in termini non dissimili dalla correlazione che deve sussistere tra il contenuto del decreto-legge e quello della legge di conversione).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2020  n. 183  art. 13  co. 13

legge  26/02/2021  n. 21  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte