Sentenza 184/1993 (ECLI:IT:COST:1993:184)
Massima numero 19482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Titolo
SENT. 184/93 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE SANITARIE - PAGAMENTO DEL C.D. "TICKET" - SOGGETTI ESENTATI - PENSIONATI DI INVALIDITA' CON REDDITO COMPRESO NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE, CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE (SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI DI VECCHIAIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI INAMMISSIBILITA', SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO CHE SECONDO LA NORMATIVA IN QUESTIONE, INTERPRETATA NEL SUO INTERO CONTESTO, ANCHE I TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA' AVREBBERO DIRITTO ALL'ESENZIONE - REIEZIONE.
SENT. 184/93 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE SANITARIE - PAGAMENTO DEL C.D. "TICKET" - SOGGETTI ESENTATI - PENSIONATI DI INVALIDITA' CON REDDITO COMPRESO NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE, CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE (SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI DI VECCHIAIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI INAMMISSIBILITA', SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO CHE SECONDO LA NORMATIVA IN QUESTIONE, INTERPRETATA NEL SUO INTERO CONTESTO, ANCHE I TITOLARI DI PENSIONE DI INVALIDITA' AVREBBERO DIRITTO ALL'ESENZIONE - REIEZIONE.
Testo
In base alla sequenza di interventi legislativi succedutisi in tema di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni non e' sostenibile che l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie, prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi (art. 13, l. n. 118 del 1971), sia estensibile in via interpretativa ai pensionati di invalidita', non essendovi alcuna norma che stabilisca una assimilazione tra tali categorie ed essendo diversi i criteri, i modi e gli effetti dell'accertamento dell'invalidita'. Non e' quindi contestabile l'interpretazione posta a base della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 3, comma primo, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, (convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8) per la mancata estensione ai titolari di pensione di invalidita' della esenzione dai tickets riconosciuta ai titolari di pensione di vecchiaia e, di conseguenza, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che i titolari di pensione di invalidita', in quanto assimilabili agli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, avrebbero gia' diritto alla pretesa esenzione.
In base alla sequenza di interventi legislativi succedutisi in tema di partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni non e' sostenibile che l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alle spese sanitarie, prevista per gli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi (art. 13, l. n. 118 del 1971), sia estensibile in via interpretativa ai pensionati di invalidita', non essendovi alcuna norma che stabilisca una assimilazione tra tali categorie ed essendo diversi i criteri, i modi e gli effetti dell'accertamento dell'invalidita'. Non e' quindi contestabile l'interpretazione posta a base della questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti dell'art. 3, comma primo, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, (convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8) per la mancata estensione ai titolari di pensione di invalidita' della esenzione dai tickets riconosciuta ai titolari di pensione di vecchiaia e, di conseguenza, va respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato in base all'assunto che i titolari di pensione di invalidita', in quanto assimilabili agli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, avrebbero gia' diritto alla pretesa esenzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte