Sentenza 184/1993 (ECLI:IT:COST:1993:184)
Massima numero 19483
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Titolo
SENT. 184/93 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE SANITARIE - PAGAMENTO DEL C.D. "TICKET" - SOGGETTI ESENTATI - PENSIONATI DI INVALIDITA' CON REDDITO COMPRESO NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE (SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI DI VECCHIAIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SOLLEVATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON DERIVI DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA MA DA DECRETI MINISTERIALI - REIEZIONE.
SENT. 184/93 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE SANITARIE - PAGAMENTO DEL C.D. "TICKET" - SOGGETTI ESENTATI - PENSIONATI DI INVALIDITA' CON REDDITO COMPRESO NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE (SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI DI VECCHIAIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' SOLLEVATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON DERIVI DALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA MA DA DECRETI MINISTERIALI - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, lett. b), del d.l. 25 novembre 1989, n., 382 (conv. con modificazioni in l. 25 gennaio 1990, n. 8), non puo' sostenersi che la denunciata disparita' di trattamento dei pensionati di invalidita', rispetto ai pensionati di vecchiaia, per quanto concerne l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, derivi non dalla disposizione impugnata ma dai dd.min. - non impugnabili innanzi alla Corte costituzionale - 24 maggio 1989 e 1 febbraio 1991. Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso dall'Avvocatura di Stato.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, lett. b), del d.l. 25 novembre 1989, n., 382 (conv. con modificazioni in l. 25 gennaio 1990, n. 8), non puo' sostenersi che la denunciata disparita' di trattamento dei pensionati di invalidita', rispetto ai pensionati di vecchiaia, per quanto concerne l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, derivi non dalla disposizione impugnata ma dai dd.min. - non impugnabili innanzi alla Corte costituzionale - 24 maggio 1989 e 1 febbraio 1991. Va pertanto respinta l'eccezione di inammissibilita' opposta in tal senso dall'Avvocatura di Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte