Sentenza 184/1993 (ECLI:IT:COST:1993:184)
Massima numero 19484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/04/1993;  Decisione del  19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:  19481  19482  19483


Titolo
SENT. 184/93 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTITI ALLE SPESE SANITARIE - PAGAMENTO DEI C.D. "TICKET" - ESENZIONE - PENSIONATI DI INVALIDITA' CON REDDITO COMPRESO NEI PREVISTI LIMITI DI LEGGE, CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE (SESSANTACINQUE ANNI) - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI DI VECCHIAIA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Nella condizione dei pensionati di invalidita' infrasessantacinquenni, che godano di un reddito inferiore ai sedici milioni annui (aumentato di sei milioni annui per il coniuge e di un milione per ogni figlio a carico), ricorrono tutti gli elementi ai quali si collegano le ragioni poste a fondamento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, stabilita a favore dei pensionati di vecchiaia dall'art. 3, primo comma lett. b), d.l. n. 382 del 1989, trattandosi, anche in questo caso di cittadini non abbienti, che si trovano presumibilmente nell'impossibilita', a causa dello loro menomate condizioni fisiche e per collegate ragioni, di ordine sociale, di trovare fonti di guadagno ulteriore a causa dell'infermita' o del complesso di infermita' di cui sono portatori, per di piu', presumibilmente bisognevoli di maggiore e piu' frequente ricorso a prestazioni di cura, di prevenzione e di riabilitazione. Appare quindi del tutto ingiustificata ed irrazionale l'esclusione di questa seconda categoria di cittadini dall'esenzione doverosamente prevista per la prima - e cio' tanto piu' in quanto l'esenzione in questione e' prevista anche per gli invalidi civili (in proposito v. la precedente massima B) con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi (v. art. 11, l. n. 463 del 1983, art. 28, l. n. 41 del 1986, art. 3, l. n. 37 del 1980, art. 3, d.l. n. 382 del 1989) - stante al riguardo, come gia' affermato dalla Corte, la sostanziale equivalenza tra le condizioni invalidanti connesse all'eta' avanzata e quelle derivanti da pregresse condizioni di salute. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 3, primo comma, lett. b), d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. con modificazioni, in l. 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidita' con reddito inferiore ai livelli ivi determinati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte