Sentenza 185/1993 (ECLI:IT:COST:1993:185)
Massima numero 19498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
19/04/1993; Decisione del
19/04/1993
Deposito del 23/04/1993; Pubblicazione in G. U. 28/04/1993
Massime associate alla pronuncia:
19499
Titolo
SENT. 185/93 A. EDILIZIA E URBANISTICA - SUOLI SITUATI NEI CENTRI ABITATI - EDIFICABILITA' SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI IN ORDINE AI QUALI NON SONO STABILITI TERMINI PERENTORI - CONSEGUENTE INEDIFICABILITA' A TEMPO INDETERMINATO AVENTE NATURA SOSTANZIALMENTE ESPROPRIATIVA - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 185/93 A. EDILIZIA E URBANISTICA - SUOLI SITUATI NEI CENTRI ABITATI - EDIFICABILITA' SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI IN ORDINE AI QUALI NON SONO STABILITI TERMINI PERENTORI - CONSEGUENTE INEDIFICABILITA' A TEMPO INDETERMINATO AVENTE NATURA SOSTANZIALMENTE ESPROPRIATIVA - MANCATA PREVISIONE DI UN INDENNIZZO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ult. comma, lett. b), della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli d'inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori, in caso di inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Il giudizio 'a quo', infatti, verte su una domanda di risarcimento di danni per il protrarsi dell'inedificabilita' di un'area sita in un centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico, da parte del comune, dopo la decadenza di quello gia' in vigore e di conseguenza, poiche' i limiti a carattere espropriativo contestati nell'ordinanza di rimessione non sono certo riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad una attivita' illecita della p.a. quale quella denunciata nel processo di provenienza, ai fini della decisione di questo la dichiarazione di illegittimita' delle norme censurate sarebbe del tutto ininfluente. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti degli artt. 2 della legge n. 1187 del 1968, e 4, ult. comma, lett. b), della legge n. 10 del 1977, per la apposizione, senza previsione di indennizzo, sui suoli situati in centri abitati, in mancanza degli strumenti urbanistici generali, di vincoli d'inedificabilita' suscettibili di protrarsi a tempo indeterminato, non essendo stabiliti termini perentori, in caso di inerzia del comune nel sostituire con nuovi strumenti urbanistici quelli decaduti. Il giudizio 'a quo', infatti, verte su una domanda di risarcimento di danni per il protrarsi dell'inedificabilita' di un'area sita in un centro urbano, in conseguenza della mancata adozione dello strumento urbanistico, da parte del comune, dopo la decadenza di quello gia' in vigore e di conseguenza, poiche' i limiti a carattere espropriativo contestati nell'ordinanza di rimessione non sono certo riconducibili, nella loro configurazione tipica, ad una attivita' illecita della p.a. quale quella denunciata nel processo di provenienza, ai fini della decisione di questo la dichiarazione di illegittimita' delle norme censurate sarebbe del tutto ininfluente. (Inammissibilita', sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187, e 4, ultimo comma, lett. b), legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte